Si riassumono qui le principali novità ed elementi di interesse

Chiarimenti e semplificazioni
Viene chiarito un aspetto che tante perplessità aveva generato presso i nostri associati, ovvero l' esatta qualificazione del soggetto "produttore":
«produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
(Dichiarazione che invece nel passato poteva essere presentata anche dal proponente, il quale poteva essere o meno anche produttore).

Sotto il profilo delle semplificazioni, il nuovo regolamento prevede procedure più spedite per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti. Tale procedura non sarà più subordinata alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente.
Il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, potrà avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo.
Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo, si prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie ambientali regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge.
E' prevista, inoltre, l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, generate nei cantieri di grandi dimensioni.
Procedura più veloce anche per apportare "modifiche sostanziali" al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto; viene eliminata la fase della preventiva approvazione del piano di utilizzo modificato.
Il regolamento dà la possibilità di prorogare di due anni la durata del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'Agenzia di protezione ambientale competente.
Operative le semplificazioni sulla gestione e sull'utilizzo delle terre da scavo: eliminate le autorizzazioni preventive e predisposto un modello di controllo ‘ex post', con l'autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli.
Di particolare rilevanza la predisposizione di un modulistica unica per tutta l'Italia: contenuta nell All. 6 per quanto riguarda la "Dichiarazione di utilizzo" per i cantieri di piccole dimensioni, nell'All. 7 per il "Documento di Trasporto" (DDT) e nell'All. 7 per la "Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo" (DAU).

Il deposito dei materiali
Il regolamento prevede una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto e prevede specifiche quantità massime ammesse al deposito.
La norma regolamenta anche le condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate e le procedure per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.

Controlli e tempi
L'introduzione delle semplificazioni è bilanciata da un rafforzamento del sistema dei controlli, che prevedono misure dirette a superare anche eventuali casi di inerzia da parte delle Amministrazioni. I maggiori controlli affidati alle Agenzie ambientali e alle autorità competenti verranno coperti mediante un tariffario nazionale da applicare ai proponenti, individuando un costo minimo e proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo.
Sono previsti tempi certi, e sempre pari ad un massimo di 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle Agenzie per la protezione ambientale per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.
 
Norme transitorie
I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente [...]
I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

Nuovo DPR in Tema di Terre e rocce di scavo

Il 7 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Testo Unico di legge in materia di Terre e rocce di scavo (DPR 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”). Il DPR è entrato in vigore il 22 agosto scorso.
Si realizza con ciò l’impegno assunto dal Legislatore nel 2014 (legge 11 novembre 2014, n. 164”) di riordinare in un corpo legislativo tutte le norme attinenti le terre e rocce da scavo, contenute in diversi testi di leggi “stratificatisi nel tempo”, con l’ intento di semplificare la materia e di rendere più agevole l’“orientamento”.
Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, sia provenienti dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.
Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica.
Correlativamente vengono quindi abrogati:
1) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
2) l’articolo 184 –bis, comma 2 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) gli articoli 41, comma 2 e 41 –bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. u