Attività e formazione delle figure professionali operanti nel settore estrattivo

L'ANIM, nel corso dell'anno 2017, ha rivolto la propria attenzione in modo particolare alla necessità di formazione specifica delle principali figure professionali operanti in ambito di cava o di miniera.
La formazione, insieme all'informazione e all'addestramento, costituisce una delle attività fondamentali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il D.P.R. n. 128/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave, nulla prevede relativamente alle necessità formative delle professionalità operanti nelle cave e nelle miniere, se non un generico richiamo alla necessità di formazione delle maestranze (artt. 20 e 21), dimostrando ancora una volta la propria inadeguatezza e vetustà in termini prevenzionistici. Al momento della emanazione delle norme di polizia mineraria gli attuali concetti e opportunità relativi alla formazione del personale non erano ancora maturi, pertanto, perdurava una idea paternalistica e di autoapprendimento delle corrette modalità di espletamento delle funzioni rivestite.
Anche il decreto legislativo n. 624/1996, di attuazione di due direttive comunitarie in materia di attività estrattive, si astiene dal prevedere concrete attività formative, anche perché maggiormente indirizzato alla gestione sicura dei luoghi di lavora: si rinvengono generici accenni alla necessità di informazione dei lavoratori sulle misure da prendere in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 14).
La generica previsione dell'obbligo di attestazione da parte del Titolare, in sede di nomina del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, del possesso di capacità e competenze adeguate all'esercizio di tale incarico, fa ricadere sul Titolare stesso la necessità di definire l'idoneità delle due figure professionali in assenza di ogni strumento di giudizio e decisionale. E' parere dello scrivente che l'attestazione del Titolare sia divenuta ormai una semplice dichiarazione di rito, senza alcun contenuto valutativo.
Le due precedenti figure professionali, ancorché definite a livello normativo in termini di generica funzione aziendale, presentano elementi di incertezza operativa in relazione, il Direttore responsabile, agli obblighi e ai rapporti nei confronti con il Titolare, e il Sorvegliante in relazione ai limiti della propria attività e agli obblighi nei confronti del Direttore responsabile stesso.
Alle figure professionali previste dal D.P.R. n. 128/1959 è da aggiungere, ormai, nella quasi generalità delle attività estrattive, quella di responsabile della programmazione e della produzione - Capo cava, già prevista dall'attività normativa di alcune regioni, che può essere, se pur con la dovuta cautela, comparata con quella di Capo servizio prevista dagli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 128/1959, e per la quale non esiste una chiara collocazione funzionale e l'obbligo di inserimento in denuncia di esercizio.
Il Capo cava, in quanto agisce all'interno del sito estrattivo in rappresentanza e nell'interesse dell'imprenditore, ne condiziona ampiamente l'intera attività produttiva, con riflessi importanti anche dai punti di vista ambientale e della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il contrasto circa gli obblighi di formazione appare stridente se si esaminano le previsioni relative a formazione, informazione e addestramento di cui al decreto legislativo n. 81/2008, Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, relativamente alle figure del Datore di lavoro, del Dirigente, del Preposto, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti al Servizio d Prevenzione e Protezione(ASPP) e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui agli accordi in Conferenza Stato - regioni, ultimo in data 7 luglio 2016.
L'ANIM, al fine di sopperire alle carenze normative in materia di formazione specifica del Direttore responsabile, dei Sorveglianti e del Capo cava ha avviato una specifica attività propositiva e di studio e ricerca, ben consapevole dei limiti tecnici, giuridici e amministrativi cui va incontro una Associazione culturale di professionisti del settore estrattivo, che deve fare affidamento esclusivamente sulle capacità tecniche e comunicative e sull'autorevolezza dei propri Associati.
Ulteriore interesse desta la figura professionale dell'addetto allo sparo mine previsto dal DPR n. 128/1959, anch'essa priva di elementi di chiarezza in merito agli obblighi specifici di formazione.
Ricade sul Direttore responsabile, e non sul Titolare, come dovrebbe essere in relazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 81/2008, ogni onere relativo alle garanzie di capacità e competenza relative all'attività dell'addetto allo sparo mine.
L'individuazione dei contenuti della formazione iniziale e dell'aggiornamento dell'addetto allo sparo mine, in uno con la certificazione dei contenuti stessi, può essere una garanzia per la sicurezza della generalità dei lavoratori e dei terzi interessati.
La figura del Direttore responsabile risulta essenziale nel sistema prevenzionistico del settore estrattivo, e su di essa ricade la costante responsabilità dei luoghi di lavoro, anche se ha perso l'originaria preminenza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: con l'introduzione degli obiettivi di tutela del sistema prevenzionistico di origine comunitaria, Il Direttore responsabile si è visto ridurre gran parte del ruolo portante previsto dalle norme di polizia mineraria del 1959, a favore di un incremento di responsabilità a carico del Titolare e del Datore di lavoro.
L'ANIM ha scelto, quale prima iniziativa, un percorso per la qualificazione e certificazione della figura del Capo cava, approvando il documento "Disciplinare per la certificazione della professione di responsabile della programmazione e della produzione in cava - Capo cava", di cui si è già dato notizia nel precedente notiziario ANIM.
In data 29 settembre 2017 il sopra citato documento è stato presentato in un convegno organizzato a Verona, in occasione della fiera Marmo + Mac. Un resoconto completo degli interventi del convegno è riportato in altra sezione di questo notiziario.
Il percorso di valorizzazione della figura professionale di Capo cava si completa con la certificazione delle competenze a capacità da parte di un Organismo indipendente riconosciuto, a conclusione di un percorso formativo che, a partire dai compiti e dalle attività specifiche attribuite a tale figura, individua e fornisce le necessarie conoscenze e abilità, in termini di conoscenze specifiche, esperienza, caratteristiche e abilità personali, competenze, etica professionale.
L'iter di certificazione comprende una fase di valutazione documentale ed un esame scritto e tecnico, consistente in una prova pratica, individuata nell'esame di situazioni tecnico operative attinenti alla professionalità di capo cava, e in una prova orale.
L'ANIM ha in corso di redazione il disciplinare per la certificazione della figura del Sorvegliante, a seguito della individuazione delle specifiche funzioni in materia di sicurezza nell'ambito dell'organizzazione produttiva dell'attività estrattiva.
Il Sorvegliante costituisce il necessario snodo operativo tra il Direttore responsabile ed il personale della cava o della miniera, con importanti funzioni anche in termini gestionali, di comunicazione e di supporto tecnico.
A titolo esemplificativo, si riportano le specifiche funzioni del Sorvegliante, così come individuate in Toscana da parte dell'Organo di vigilanza minerario e presentate in sede di convegno a Verona il 29 settembre 2017, con il presupposto che il Direttore responsabile rediga una scheda riassuntiva delle modalità operative e delle disposizioni di lavoro per aree omogenee, e una check-list a cui il Sorvegliante stesso dovrà attenersi:
• informa degli addetti circa le operazioni contenute nella scheda riassuntiva
• verifica che le modalità operative e le disposizioni di lavoro comunicate al Sorvegliante o eventualmente contenute nella check-list e nella scheda riassuntiva siano effettuate
• provvede a fermare le specifiche lavorazioni e a chiamare il Direttore responsabile nel caso in cui non sia possibile attuare le modalità operative.
L'individuazione delle funzioni del Sorvegliante costituisce il primo passo per la definizione delle capacità e competenze necessarie, da certificare da parte di un Organismo indipendente.
Appare di maggiore complessità la certificazione della professionalità del Direttore responsabile, per il quale la legge, contrariamente alle figure del Sorvegliante e del Capo cava, prevede l'acquisizione di un determinato titolo di studio, il quale, pur significativo per l'attestazione delle conoscenze di carattere generale, spesso non fornisce garanzia di possesso delle necessarie competenze prevenzionistiche nel settore estrattivo, vista l'estrema variabilità di contenuto dei programmi universitari per le lauree in Ingegneria o Geologia e dei programmi di formazione delle figure di perito industriale.
La capacità, in assenza di attestazioni specifiche, risulta difficilmente determinabile e dimostrabile da parte di un terzo e nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La regione Lombardia, con deliberazione n. 4432 del 30 novembre 2015, anche per sopperire ad una carenza a livello nazionale, ha determinato contenuti e durata dei corsi di formazione specifica del Direttore responsabile nelle attività estrattive, con riferimento ai candidati in possesso di un diploma in discipline tecniche industriali.
Il contenuto del corso potrebbe essere preso a riferimento in linea generale per valutare la capacità e competenza del Direttore responsabile in possesso dei titoli di studio abilitanti richiesti dalla legislazione speciale prevenzionistica.
L'ANIM, solo a seguito di un positivo avvio dell'attività di certificazione da parte degli operatori minerari relativamente al disciplinare del Capo cava, e dopo aver completato l'iter per l'avvio della certificazione del Sorvegliante e dell'addetto allo sparo mine, provvederà alla redazione del disciplinare per la certificazione del Direttore responsabile.
Nel caso del Direttore responsabile dovranno essere chiariti prioritariamente gli obblighi di tale figura professionale in relazione alle funzioni degli Ordini professionali; a titolo esemplificativo, si segnala la previsione normativa circa il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professione da parte del Direttore responsabile provvisto del titolo di studio di ingegnere o architetto.
Appare evidente che l'attività dell'ANIM nei temi più sopra trattati potrà avere un risultato positivo se sarà pienamente compreso da parte degli operatori il significato fortemente innovativo di tale attività, anche in termini di chiarezza di responsabilità relativamente ai rapporti tra le singole professionalità operanti nelle cave e nelle miniere.