Circolare del Ministero dell’Ambiente in materia di sottoprodotti

Il ministero dell'Ambiente ha diramato una circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".
Il Regolamento 264, nato con lo spirito di agevolare l‘orientamento delle imprese nella scelta di percorrere l'opzione della classificazione come sottoprodotti di materiali che altrimenti finirebbero ad ampliare il novero dei rifiuti, in realtà ha creato non poche incertezze e perplessità nel mondo delle imprese. Questa Circolare si propone quindi di fugare alcuni dubbi interpretativi creati dal Regolamento 264.
Si ribadisce innanzitutto che quest'ultimo decreto non innova in alcun modo la disciplina sostanziale né contiene né un "elenco" di materiali senz'altro qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz'altro costituenti "normale pratica industriale": riconfermando quanto già espresso in precedenza, la valutazione del rispetto dei criteri indicati è rimessa ad una analisi caso per caso. Infatti, il D.M. 264/2016 è da considerarsi quale strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, P.A., organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto: la sua finalità è  sempre stata quella di consentire una più sicura applicazione della normativa vigente.
Sotto il profilo sostanziale, si conferma che la qualifica di sottoprodotto non potrà mai essere acquisita in un tempo successivo alla generazione del residuo, non potendo un materiale inizialmente qualificato come rifiuto poi divenire sottoprodotto.
Relativamente all'onere dalla prova, la Circolare ha cura di precisare che ogni soggetto che interviene lungo la filiera è tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo. Pertanto, nel caso in cui lungo la filiera si verifichino circostanze che determinano la perdita dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto, ed essendo considerato produttore del rifiuto il soggetto che lo detiene immediatamente prima che diventi tale, viene meno la responsabilità dei detentori precedenti rispetto ad eventi sopravvenuti e indipendenti dalla loro volontà ed attività.
A chiarimento del concetto di "normale pratica industriale", la Circolare in commento chiarisce che le operazioni svolte sul residuo non devono essere necessarie a conferire allo stesso particolari caratteristiche sanitarie o ambientali che il residuo medesimo non possiede al momento della produzione, perché lo scopo della disposizione è quello di evitare che, inquadrando come "normale pratica industriale" un'attività (ad esempio, finalizzata a ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti o pericolose), possano essere sostanzialmente eluse le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e le relative necessarie cautele ed autorizzazioni.
Circa la legalità dell'utilizzo, Il Ministero precisa che se esiste una disciplina che regolamenta l'uso del sottoprodotto, la mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l'aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancata sussistenza del requisito di cui trattasi; quando, invece, non via siano particolari vincoli normativi fissati per l'utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la necessità di dimostrare che l'impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
In considerazione dell'oggettiva complessità della disciplina e dell'assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero correda la circolare di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell'art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.