Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la direttiva 2023/2668 del 22 novembre 2023 che modifica la vigente direttiva n. 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

La nuova direttiva avrà impatti estremamente significativi in termini di limiti di esposizione dei lavoratori a fibre di amianto, soprattutto con riferimento alla determinazione e al valore dei limiti di esposizione stessi.
Le previsioni legislative di attuazione della direttiva 2009/148/CE a livello nazionale sono attualmente contenute nel Titolo XI, Capo III, del decreto legislativo n. 81/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; il Capo III è relativo alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il quale dovrà essere modificato o integrato in relazione alle nuove previsioni della direttiva 2023/2668, nei tempi previsti dalla direttiva stessa.
Il considerato n. 3 della direttiva 2023/2668, nel definirne il campo di applicazione, espressamente prevede: la presente direttiva si applica a tutte le attività, ivi compresi i lavori di costruzione, ristrutturazione e demolizione, la gestione dei rifiuti. l'attività estrattiva e la lotta antincendio, in cui i lavoratori possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro. Dalla lettura del considerato n. 3 emerge che l'attività estrattiva di materiali contenenti amianto è confermata del tutto legittima, pur nel rispetto di tutti i vincoli legislativi in materia di tutela della salute dei lavoratori, mentre in tutte le versioni precedenti della legislazione comunitaria il settore estrattivo non veniva considerato, forse a motivo del fatto che l'estrazione di materiali contenenti amianto.
Ancora, nel definire le misure per ridurre al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite, alla lett. e) dell'articolo 6 si prevede che i residui (rifiuti di estrazione per il settore estrattivo), ad eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi. Si riconosce la peculiarità delle industrie estrattive, i cui rifiuti di estrazione contenenti amianto potranno essere gestiti secondo il decreto legislativo n. 117/2008, confermando una procedura messa in atto dalle industrie estrattive, che talvolta ha incontrato l'opposizione degli Organi di vigilanza.
Oneri gravosi deriveranno alle industrie estrattive a seguito della modifica dei limiti di esposizione all'amianto.
La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, abbandonando la misurazione mediante microscopia a contrasto di fase, secondo il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997.
La direttiva affronta il problema circa la non disponibilità di tecnologie attualmente disponibili per la misurazione di concentrazioni molto basse quando vengono conteggiate le fibre sottili. In relazione alle evidenze epidemiologiche, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute dei lavoratori è stato dibattuto in sede Ue se ridurre i limiti di esposizione o prevedere che nella determinazione di tali limiti si tenga conto, nel conteggio delle fibre, anche di quelle sottili.
Il considerato n. 15, che si riporta integralmente per il suo interesse è così formulato:
Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca nel contempo un'adeguata protezione dei lavoratori, è opportuno stabilire valori limite riveduti che, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato, dovrebbero essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure esse pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati rispetto alla media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
In concreto, la direttiva conferma che ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell'ambiente di lavoro si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3/1.
Acquisite le premesse di cui sopra, la direttiva, con riferimento alla determinazione dei limiti di esposizione dei lavoratori prevede quanto segue. Fino al 20 dicembre 2029 i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata nell'arco delle 8 ore lavorative.
Si riduce in tal modo del 90% l'attuale limite di esposizione, pari a 0,1 fibre per cm3. L'entrata in vigore del nuovo limite di esposizione è fissata dalla data di attuazione a livello nazionale della direttiva 2023/2668, stabilita entro il 21 dicembre 2025.
Entro il 21 dicembre 2029 i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto ad una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria di:
• 0,01 fibre per cm3, misurata su un periodo di otto ore, conteggiando, oltre le fibre già previste (lunghezza maggiore di 5 micrometri, larghezza minore di tre micrometri e rapporto lunghezza/ larghezza maggiore di 3/1) anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri (si prendono in considerazione anche le fibre fini rilevabili con microscopia elettronica).
• 0,002 fibre per cm3, misurata nel termine ponderato di 8 ore (lunghezza maggiore di 5 micrometri, larghezza minore di tre micrometri e rapporto lunghezza/ larghezza maggiore di 3/1).
Dalla precedente esposizione si può ricavare che il limite di esposizione ad amianto è ridotto del 90% da 21 dicembre 2025 e del 98% dal 21 dicembre 2029 (nel caso in cui non si considerino le fibre sottili).
Altre modifiche alla direttiva, pur rilevanti, presentano un impatto sulle attività estrattive di gran lunga inferiore rispetto alla previsione circa i nuovi limiti di esposizione.
La riduzione notevole del limite di esposizione così come sopra evidenziato rappresenta un onere ingentissimo per le industrie che estraggono materiali potenzialmente contenenti amianto, e non sempre risulta raggiungibile con interventi tecnici, organizzativi e procedurali.
L'ANIM, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, approfondirà gli effetti potenziali della direttiva sulle prospettive future di sviluppo delle industrie estrattive interessate, mettendo a disposizione degli operatori strumenti praticabili per il rispetto della direttiva stessa.

 

 


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