Economia Circolare e Sentenza del Consiglio di Stato

L' Economia Circolare riceve un duro colpo con la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1229 del 28 febbraio 2018.
Non spetta ad Enti diversi dallo Stato valutare "caso per caso" quando una operazione di recupero rifiuti porta alla cessazione della qualifica di rifiuto ed alla produzione di prodotti.
L'argomentazione del C.d.S si basa sulla lettura letterale dell'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE (i.e. direttiva quadro sui rifiuti) che in sintesi specifica che in assenza di criteri a livello comunitario, e solamente in tal caso, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale, tenendo conto della giurisprudenza applicabile.
Lo Stato italiano con l'introduzione dell'art. 184 ter, operata tramite il D. Lgs. n. 205/2010 (IV correttivo al T.U.A.), ha recepito il principio dell'End of Waste - cessazione della qualifica di rifiuto - individuando nel Decreto del Ministero dell'ambiente, l'atto con il quale potere individuare il "caso per caso" in assenza di Regolamenti a livello comunitario, per "specifiche tipologie di rifiuto" e prevedendosi "se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti", e considerando "i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto".
Ne deriva che in assenza di Regolamenti comunitari o Decreti ministeriali, non è possibile definire che un'operazione di recupero porta alla cessazione della qualifica di rifiuto e alla produzione di prodotti.
Ad oggi i Regolamenti Comunitari emessi sono:
• Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";
• Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";
• Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".
Ed i decreti ministeriali emessi sono:
- Decreto 5 febbraio 1998 come modificato dal decreto n. 186/06;
- Decreto 12 giugno 2002, n. 161;
- Decreto 17 novembre 2005, n. 269.
Il C.d.S. interviene anche sulla Nota del Ministero dell'Ambiente n.10045 del 1 luglio 2016 affermando che "non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell'Ambiente, cui compete, più propriamente, l'esercizio del potere regolamentare in materia".
La Nota, si ricorda, prevedeva che "in via residuale, le Regioni - o gli enti da queste individuati - possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale, definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali".
Tale argomentazione si basa su quanto riportato all'art. 184 ter comma 3 che così recita: «nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 […]».
E l'art. 9-bis al comma a) statuisce:
«fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis (oggi sostituito dall'articolo 184-ter), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59».
Su punto il C.d.S. argomenta: «In disparte ogni considerazione in ordine alla intervenuta abrogazione dell'art. 181-bis ed alla introduzione dell'art. 184-ter del d.lgs. n.152/06, occorre osservare che la disposizione citata prende in considerazione i materiali (di cui al co. 2 dell'art. 181-bis) per dichiararli "conformi" alle autorizzazioni già rilasciate (in linea con il dichiarato carattere emergenziale e transitorio della disposizione medesima), ma non attribuisce un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni; né, d'altra pare, un potere così conformato potrebbe essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale».
Il C.d.S. esclude quindi la possibilità di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni.
E per quelle esistenti? C'è chi sostiene che possano operare fino alla scadenza, dopodichè cesseranno la propria attività, chi ritiene che possa essere necessario sospendere la propria autorizzazione in regime di autotutela.
Infine, ulteriore aspetto da valutare se l'applicabilità del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" così come modificato/integrato dal Decreto n.186/06, sia automaticamente estendibile anche alla procedure ordinarie, ovvero se le norme tecniche in esso riportate siano idonee o meno a soddisfare i criteri dell'art. 184-ter comma 1, con particolare riferimento alla lett d) «l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana», nel caso i volumi annui di rifiuti trattati siano tali da non permettere di avvalersi della procedura semplificata e obblighi a seguire la procedura di autorizzazione ordinaria.