Introduzione del limite di esposizione a silice cristallina respirabile

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2020 il decreto legislativo n. 44 del 1 giugno 2020, di attuazione della direttiva n. 2017/2398 contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 24 giugno 2020.
Lo stesso decreto legislativo ha sostituito il comma 6 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 81/2008, relativamente alla sorveglianza sanitaria del lavoratore esposto ad agenti cancerogeni e mutageni. Non si parla più di sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del datore di lavoro che di reale applicabilità.
L'attuale formulazione del comma 6 risulta la seguente: "Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche".
Il decreto legislativo n. 44/2020 fissa il limite di esposizione a silice cristallina respirabile in 0,1 mg/m3, a 20°C e 101,3 kPa e per un turno lavorativo di otto ore.
Il limite di esposizione riportato tiene conto di fattori complessi per il raggiungimento degli obiettivi di tutela dalla salute dei lavoratori, esaurientemente motivati nei "considerando" riportati quali premesse alla direttiva n. 2017/2398.
Il procedimento di definizione del limite di esposizione alla silice libera cristallina respirabile è stato avviato sin dal 2003, allorquando lo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits), Organo consultivo della Commissione Europea, ha approvato una raccomandazione per la fissazione di un limite di esposizione alla silice libera cristallina pari a 0.05 mg/m3, poi modificato con l'attuale limite.
Le raccomandazioni dello SCOEL tengono conto delle risultanze di studi e ricerche di carattere medico ed epidemiologico effettuati a livello mondiale, senza considerare le problematiche di tipo tecnico ed economico legate al raggiungimento del limite di esposizione proposto nella fase produttiva.
Appare evidente che al momento di definire il valore del limite di esposizione da approvare, la parte politica, responsabile in ultimo della scelta del valore stesso, effettua anche considerazioni di tipo economico e sociale e, pertanto, talvolta i limiti proposti dallo SCOEL sono incrementati considerevolmente, addirittura raddoppiati nel caso della silice cristallina respirabile.
Si evidenzia, pertanto, che a livello europeo, nella fissazione di limiti di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (ma le considerazioni possono essere estese a tutti gli agenti chimici e fisici), non si adotta il livello massimo di tutela tecnicamente possibile.

Il "considerando" n. 1 della direttiva n. 2017/2398 esprime chiaramente gli obiettivi di tutela dei lavoratori in presenza di esposizione a cancerogeni, validi, pertanto, anche per l'esposizione a silice cristallina respirabile. Si prevede, mediante un quadro di principi generali che consentano agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente di prescrizioni minime, di raggiungere un livello adeguato contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni. I valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, una valutazione approfondita dell'impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro, sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva cancerogeni. Naturalmente gli Stati membri hanno facoltà di stabilire valori limite vincolanti di esposizione professionale più rigorosi.
A livello italiano sono state emanate da parte dell'INAIL nel 2016, le "Linee guida per la valutazione dell'esposizione professionale a silice libera cristallina", nonché, da parte del NIS (Network Italiano Silice), le "Linee guida per la sorveglianza sanitaria e accertamenti diagnostici sui lavoratori esposti a silice cristallina".
Particolarmente interessante risulta il richiamo della direttiva 2017/2398 , nel "considerando" n. 19, al NEPSI (European Network on Silica), struttura operativa derivante da un "Accordo Multisettoriale di Dialogo Sociale", sottoscritto da quindici associazioni datoriali europee, che impone, a livello comunitario, l'adozione e il rispetto di "Buone Pratiche" da parte dell'industria rappresentata dalle diverse parti datoriali, per la riduzione del rischio da esposizione a silice libera cristallina respirabile.
L'inserimento della silice respirabile cristallina nell'elenco degli agenti cancerogeni pone obblighi specifici al datore di lavoro di adeguamento della valutazione del rischio alla nuova realtà normativa.