Best Available Techniques (BAT) per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

A fine 2018 il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea ha pubblicato il "reference document" Best Available Techniques (BAT) for the Management of Waste from the Extractive Industries, curato dalla Unità Economia Circolare e Leadership industriale dello stesso JRC. Il documento è stato prodotto avendo come quadro di riferimento l'attuazione della direttiva 2006/21/CE della Commissione Europea, volta a regolamentare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive.
In Italia la direttiva sopra citata è stata attuata con il D.Lgs. n. 117/2008 che, oltre a prevedere un ottimale sistema di gestione per i rifiuti prodotti dalle industrie estrattive in attività, richiede la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate (art. 20 del D.Lgs. 117/2008), individuate come quelle "che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente" (strutture di deposito di tipo A, allegato II al D.Lgs. n. 117/2008).
La BAT di cui si parla costituisce la revisione di un precedente analogo documento, pubblicato nel 2009, e presenta un aggiornamento dei dati sulla gestione a livello europeo dei rifiuti di estrazione, incluse nuove informazioni sulle BAT, sul monitoraggio e sullo sviluppo degli impianti connessi.
Il ruolo e l'utilizzo concreto delle BAT è riportato all'art. 23, comma 3, della direttiva n. 2006/21/CE:
• Gli Stati membri assicurano che gli operatori sui quali ricade la responsabilità della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive prendano tutte le misure necessarie a prevenire o a ridurre il più possibile ogni effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana come risultato della gestione stessa dei rifiuti di estrazione. Tali misure dovranno basarsi, inter alia, sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), senza che sia prescritto l'uso di una particolare tecnica o tecnologia, ma tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle strutture di deposito, della localizzazione geografica di esse e delle particolari condizioni ambientali.
• Gli Stati Membri adotteranno le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti riconsiderino periodicamente ed eventualmente aggiornino le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative alle strutture di deposito, al fine di tenere conto dell'aggiornamento delle BAT.
Il documento, in quanto considerato di solo riferimento, non fornisce interpretazioni circa il contenuto della direttiva, né dovrebbe essere utilizzato per questa motivazione, ma mette a disposizione di tutti gli interessati, principalmente gli operatori e l'autorità di controllo, informazioni tecniche relative ad una vasta gamma di materiali e di processi. Il documento, infine, non fornisce una interpretazione legale circa lo stato di un rifiuto prodotto da una determinata industria estrattiva quale rifiuto di estrazione o meno.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, le attuali BAT sono finalizzate a:
• fornire alle industrie estrattive, alle autorità competenti e a tutti gli Stakeholders interessati informazioni aggiornate e dati utili sulla gestione dei rifiuti di estrazione;
• supportare i decision makers fornendo una lista di BAT identificate, per prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi per l'ambiente e la salute umana, considerando che le tecniche comunicate non sono né prescrittive né esaustive e che altre tecniche possono essere usate, purché assicurino almeno un livello equivalente di protezione.
Relativamente ai contenuti delle BAT, si riporta quanto segue.
Il Capitolo 1 fornisce un quadro generale del settore estrattivo a livello comunitario, riportando le cifre più significative, con riferimento alla gestione dei rifiuti di estrazione e alle implicazioni di carattere ambientale. Dall'esame dei dati riportati si possono evidenziare macroscopiche inesattezze in relazione alla situazione italiana.
Il documento, a pag. 9 riporta la consistenza a livello europeo dei differenti siti estrattivi, suddivisi per Stato Membro; per quanto riguarda l'Italia i dati appaiono gravemente inesatti, in quanto si segnala la presenza esclusivamente di 1800 siti per la produzione di aggregati (dato peraltro fornito dalla UEPG, Associazione Europea dei produttori di aggregati), con l'ulteriore presenza di soli cinque siti produttivi per minerali industriali (per la Francia se ne riportano 1039) e di due siti per minerali metallici, dimenticandosi, tra l'altro, delle attività estrattive di idrocarburi e di pietre ornamentali.
L'errore appare inescusabile, in quanto a livello europeo i dati dovrebbero essere controllati e valutati da personale competente, che dovrebbe ben comprendere l'assurdità dei valori riportati e quindi intervenire per le necessarie correzioni.
Di contro, all'Italia sono attribuite 126 strutture di deposito di tipo A (rifiuti pericolosi) relative ad attività minerarie attualmente in esercizio, su un totale di 202 dell'intera Europa (1 per la Francia, 0 per la Polonia, 9 per la Finlandia, etc).
Anche in questo caso si tratta di un dato totalmente privo di fondamento, in quanto in Italia non si è a conoscenza di strutture di deposito di tipo A in esercizio, fuorviando completamente da ogni valutazione sulla consistenza della produzione e degli effetti dei rifiuti di estrazione.
Nel caso delle strutture di deposito si ritiene che i dati siano stati forniti dalle autorità nazionali, i quali, probabilmente, hanno attribuito una struttura di deposito di rifiuti pericolosi a ogni concessione mineraria vigente, anche se non produttiva (certamente i compilatori nazionali non conoscono il settore minerario, e dati sostanzialmente analoghi si reperiscono sul sito istituzionale di ISPRA).
Il capitolo 2 delle BAT presenta un quadro generale delle differenti tecniche di gestione dei rifiuti di estrazione.
Il Capitolo 3 contiene dati e informazioni sugli effetti ambientali della gestione dei siti in cui si producono e depositano rifiuti di estrazione e che hanno partecipato ad uno scambio di informazioni a livello europeo, riportando, inoltre, degli indicatori di performance ambientale.
Il capitolo 4 descrive nel dettaglio le tecniche per prevenire o ridurre gli impatti e i rischi potenziali sull'ambiente e sulla salute umana relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione.
Il capitolo 5 riporta le conclusioni sulle BAT, come definite all'art. 3, n. 18) della direttiva 2006/21/CE.
Le BAT relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione, se si escludono le gravi carenze segnalate relativamente al capitolo 1, forniscono valide indicazioni, ancorché talvolta eccessivamente teoriche, per gli operatori, la pubblica amministrazione e gli altri interessati. Esse risultano totalmente ignorate a livello nazionale, anche per difetti di comunicazione.
Non risulta vi siano state significative iniziative a livello comunitario per far conoscere e applicare le BAT, sostanzialmente vanificando l'interessante e complesso lavoro portato avanti dai ricercatori del JRC.
L'ANIM ha in programma per la fin dell'anno in corso una manifestazione relativa alla gestione dei rifiuti di estrazione e delle terre e rocce da scavo, e intende portare alla massima attenzione di tutti gli interessati il contenuto delle BAT di cui si parla, anche nell'ottica ormai pienamente conosciuta, anche se non affermata, dell'economia circolare applicata al settore estrattivo.