Conflict Minerals e regolamento UE n. 2017/821


Il regolamento UE n. 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione Europea di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, come elencati nell'allegato I del regolamento e secondo la designazione prevista dalla Nomenclatura Combinata, più conosciuti come 3TG, identificati quali conflict minerals (minerali provenienti da zone di conflitto), originari da zone di conflitto o ad alto rischio, è entrato in vigore il 1gennaio 2021.
Vengono definiti conflict minerals perché, nelle zone politicamente instabili, come ad esempio la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e aree limitrofe, il commercio di minerali può essere utilizzato per finanziare gruppi armati, essere causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani, nonché favorire la corruzione e il riciclaggio di denaro. Assicurarsi che questi gruppi armati non possano più contare sull'acquisto dei metalli e minerali oggetto di regolamentazione come fonte di reddito contribuisce a tutelare l'ambiente, rendere più difficile il proseguimento delle loro attività, contrastare le violazioni dei diritti umani.

L'Unione Europea è attivamente impegnata nella realizzazione di un'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) volta a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto; tale iniziativa è stata all'origine di un processo multiparti con il sostegno delle autorità pubbliche, e ha portato all'adozione delle Linee Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), inclusi i relativi allegati e supplementi.
Il concetto di approvvigionamento responsabile, cui è fatto riferimento nella versione aggiornata delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, è in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Questi documenti mirano a promuovere l'esercizio del "dovere di diligenza (due diligence) nella catena di approvvigionamento minerario" laddove le imprese si approvvigionano in aree teatro di conflitti e caratterizzate da situazioni instabili. Al più alto livello internazionale, la risoluzione n. 1952 (2010) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, incentrata specificamente sulla situazione della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e dei paesi vicini dell'Africa centrale, invita a rispettare il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Il regolamento n. 2017/821, mediante il controllo del commercio di minerali provenienti da aree di conflitto, è uno degli strumenti volti a eliminare il finanziamento dei gruppi armati. L'azione dell'Unione Europea nel settore della politica estera e di sviluppo contribuisce altresì alla lotta contro la corruzione, al rafforzamento delle frontiere, nonché all'offerta di formazione alle popolazioni locali e ai loro rappresentanti, al fine di mettere in luce gli abusi.
Per catena di approvvigionamento minerario si intende l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito.
Il "dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento minerario" è rappresentato dall'insieme degli obblighi incombenti sugli importatori dell'Unione Europea di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento.

l regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'UnioneEuropea, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.
Con l'articolo 21 della legge n. 117/2019 di delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, è stata prevista la delega per l'adozione di un decreto legislativo per adeguare alla normativa nazionale le disposizioni di cui al regolamento n. 2017/821 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa (20 ottobre 2020).

Il decreto legislativo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2021 ed è in corso la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Il decreto legislativo prevede la designazione del Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità nazionale competente per l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento e per il controllo ex post nei confronti degli importatori, anche attraverso una apposita piattaforma web. Tra l'altro, si prevede che l'Autorità si attivi per diffondere la conoscenza dei contenuti del regolamento da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione Europea, e che svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile. Si prevede l'utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, anche per gestire digitalmente i controlli ex post.

Inoltre, si individuano gli importatori che sono soggetti ai controlli, con priorità nei confronti di quelli con i più alti volumi di traffico. La procedura di controllo dovrà concludersi, di norma, entro sessanta giorni. L'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro all'importatore che non ottemperi, nei termini stabiliti, alle richieste o non consenta ispezioni e accertamenti e la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro all'importatore che non adotti le misure correttive secondo le modalità e nei termini indicati.