EDITORIALE

Direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019: valori limite di esposizione professionale dei lavoratori esposti alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel


La direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, introducendo, tra l'altro, un valore limite di esposizione (TLV) professionale nei lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (Diesel Engine Exhaust Emissions, DEEE).
Il valore limite di esposizione sopra richiamato costituisce una rilevante novità legislativa in riferimento alle lavorazioni di cava e di miniera, per le quali l'utilizzo di mezzi diesel rappresenta, nella quasi totalità dei casi, una necessità ineliminabile.
L'introduzione di un valore limite di esposizione ai gas di scarico dei motori diesel rappresenta una sfida importante soprattutto per le attività estrattive in sotterraneo, per le implicazioni di ordine tecnico, organizzativo e procedurale che comporterà nella gestione corrente di tutti i lavori minerari, dalla fase di abbattimento a quella di trasporto del materiale all'esterno. Non si esclude che possano emergere difficoltà insormontabili per il rispetto del valore limite sopra richiamato, in funzione della tipologia del sotterraneo, del sistema di ventilazione, delle caratteristiche costruttive e di vetustà delle macchine e degli impianti, tali da richiedere modifiche sostanziali al ciclo produttivo, anche mediante il passaggio alla elettrificazione della cava o della miniera.
Il valore limite di esposizione è fissato in 0,05 mg/m3, calcolato in base al carbonio elementare, e troverà applicazione a decorrere dal 21 febbraio 2023. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applicherà a decorrere dal 21 febbraio 2026. La fissazione di un termine di sette anni per l'applicazione del valore limite di esposizione per i lavori in sotterraneo evidenzia la riconosciuta difficoltà di adeguare la realtà estrattiva a livello europeo alle stringenti disposizioni di tutela dettate dal valore limite stabilito.
Il valore limite di esposizione appare particolarmente cautelativo, se si considera, ad esempio, che il limite di esposizione definito dal MSHA (Mine Safety and Health Administration) in USA risulta essere attualmente di 160 microgrammi/m3, (pari a 0,16 milligrammi/m3) riferito al carbonio totale. I due valori sopra richiamati hanno un significato differente, per cui non è possibile effettuare una equiparazione diretta, il tutto dipendente anche dai metodi di campionamento e analisi adottati.
ANIM si propone di valutare la specifica situazione italiana in relazione alle tipologie di macchine impiegate nelle attività estrattive in sotterraneo e nello scavo di gallerie, evidenziando le problematiche applicative del valore limite proposto e suggerendo le soluzioni operative più adeguate. Potranno soccorrere gli studi e le valutazione del MSHA, particolarmente approfonditi nella materia di che trattasi, anche per il costante dialogo con gli operatori e con i costruttori di macchine e impianti per le lavorazioni in sotterraneo.
Attualmente, pur non vigendo alcun valore limite di esposizione a gas di scarico di motori diesel a livello nazionale, trova applicazione il Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008, testo unico sulla Sicurezza del Lavoro, relativamente alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni in tutte le attività lavorative.
La direttiva n. 2019/130 interessa, a livello europeo, 3.600.000 lavoratori esposti.
Si riportano di seguito, per opportuna informazione, i considerando contenuti nelle premesse della direttiva n. 2019/130 che hanno giustificato l'introduzione del valore limite di esposizione alle emissioni di gas di scarico di motori diesel.

(2) I valori limite di esposizione professionale rientrano nelle misure di gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE. Il rispetto di detti valori limite non pregiudica gli altri obblighi dei datori di lavoro ai sensi di tale direttiva, in particolare la riduzione dell'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo per la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre l'esposizione dei lavoratori al livello più basso possibile, promuovendo in tal modo l'innovazione.

(3) Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Nonostante la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro relativamente agli agenti cancerogeni o mutageni a norma della presente direttiva non elimini i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione durante il lavoro (rischio residuo), essa contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione nell'ambito di un approccio graduale e orientato alla definizione di obiettivi ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Per gli altri agenti cancerogeni e mutageni è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non dovrebbe produrre effetti nocivi.

9) Lo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) assiste la Commissione, in particolare, nel valutare i più recenti dati scientifici disponibili e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi chimici, che devono essere fissati a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE. Il CCSS è un organo tripartito che assiste la Commissione nella preparazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle attività nei settori della sicurezza e della salute professionali. In particolare, il CCSS adotta pareri tripartiti su iniziative volte a fissare i valori limite di esposizione professionale a livello dell'Unione sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici nonché i dati sugli aspetti sociali e sulla fattibilità economica di tali iniziative. Sono state esaminate anche altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, in particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l'Organizzazione mondiale della sanità e agenzie nazionali.

(13) Conformemente alle raccomandazioni dello SCOEL e del CCSS, ove disponibili, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

(16) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità delle emissioni di gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono generate da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggette a classificazione conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008. Il CCSS ha convenuto che le emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali dovrebbero essere aggiunte alle sostanze, miscele e procedimenti cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti scientifici e tecnici dei nuovi tipi di motori. Lo IARC ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (categoria IARC 1) e ha precisato che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro in che modo le modifiche quantitative e qualitative possano incidere sulla salute. Lo IARC ha precisato inoltre che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione. Tenuto conto di quanto sopra e del numero di lavoratori esposti, è opportuno inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti l'esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel nonché definire, nell'allegato III della suddetta direttiva, un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolato in base al carbonio elementare. Le voci degli allegati I e III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero riguardare le emissioni di gas di scarico di tutti i tipi di motori diesel.

(17) Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, potrebbe essere difficile, in taluni settori, raggiungere in tempi rapidi un valore limite di 0,05 mg/m3 misurato sotto forma di carbonio elementare. In aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe pertanto essere introdotto un periodo transitorio di due anni prima che si applichi il valore limite. Tuttavia, per i settori delle attività minerarie sotterranee e della costruzione di gallerie, in aggiunta al periodo di recepimento, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio di cinque anni prima che si applichi il valore limite.

(18) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione a tali miscele può verificarsi, tra l'altro, durante lavori che comportano processi di combustione, come da gas di scarico dei motori a combustione e da processi di combustione ad alta temperatura. In relazione a tali miscele lo SCOEL ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle e il CCSS ha riconosciuto l'importanza di introdurre un valore limite di esposizione professionale per le miscele di IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro. È opportuno pertanto assegnare a essa osservazioni relative alla pelle nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, che indichino la possibilità di un rilevante assorbimento attraverso la pelle. È altresì opportuno procedere a ulteriori indagini per valutare se sia necessario stabilire un valore limite per le miscele di IPA al fine di proteggere più efficacemente i lavoratori contro dette miscele.
Il considerando (18) introduce una problematica non ancora sufficientemente affrontata a livello nazionale, indicando che gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), presenti nei gas di scarico dei motori diesel (per la quasi totalità adsorbiti sul particolato carbonioso, motivo per cui si utilizza il valore di esposizione del carbonio elementare per definire l'esposizione ai gas di scarico di motori diesel, il cui effetto cancerogeno, in effetti, è dato dalla presenza degli IPA) possono anche essere assorbiti attraverso la pelle a seguito di esposizione professionale: di ciò dovrà essere tenuto conto in sede di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, e la Commissione europea si riserva di effettuare ulteriori indagini ed eventualmente fissare valori limite di esposizione.
L'opinione SCOEL/OPIN/403, Diesel Engine Exhaust, della Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, ha costituito la base tecnico-scientifica adottata dal legislatore europeo per la fissazione del valore limite di esposizione: il valore limite stabilito si riferisce ad una esposizione media dei lavoratori (8-hour, TWA), mentre non è fissato alcun limite di esposizione STEL (Short-Term Exposure Limit), in quanto ritenuto non necessario.
Il documento sopra richiamato distingue le emissioni diesel in due categorie: Traditional DEEE e New Technology DEEE:

Traditional DEEE
Appartengono a questa categoria le emissioni di gas di scarico di tutti i veicoli diesel le cui emissioni rispettino gli standard Euro 2 od anche gli standard relativi ad altri motori diesel non coperti dalla definizione di "New Technology DEEE", quali i gas di scarico di motori di mezzi pesanti.

New Technology DEEE
Appartengono a questa categoria i gas di scarico di tutti i mezzi diesel le cui emissioni rispettino gli standard Euro 3 e successivi o gli standard Euro III.
Vi è una sostanziale differenza nella composizione dei gas di scarico dei mezzi diesel in funzione della tecnologia presente:

Naturalmente i valori percentuali di cui alla tabella 1 sono da intendere quali valori medi, dipendendo dai tipi di motore, condizioni operative, composizione del combustibile diesel, degli oli lubrificanti, additivi, sistema di controllo delle emissioni, etc.
Le differenze di composizione dei gas di scarico dei motori diesel in funzione delle diverse tecnologie appaiono evidenti e rilevanti, quindi l'utilizzo nei cantieri in sotterraneo delle cave, delle miniere e nelle gallerie in costruzione di mezzi dotati di motori rispondenti alla New Technology DEEE, sin da ora costituisce una valida risposta alla necessità di ridurre significativamente l'esposizione dei lavoratori a tali gas di scarico.