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Regione Emilia Romagna: Tracciatura dei mezzi utilizzati nel trasporto materiale da attività estrattiva
La Regione Emilia Romagna, con la propria Legge Regionale n. 18/2016 (T.U. Legalità) ed in particolare il suo art. 41, ha previsto la tracciatura dei mezzi utilizzati per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva, basata su un onere di comunicazione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate, posto in capo ai soggetti autorizzati all'attività estrattiva.
A fronte dell'onere posto a capo dell'imprese ha previsto un meccanismo premiante per la comunicazione dei dati di cui sopra, consistente nella riduzione del 10% dell'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva da applicarsi alle autorizzazioni e alle concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 18/2016.
La Regione Emilia Romagna con propria recente Delibera (novembre 2019) ha precisato le "direttive operative" per l'implementazione dell' obbligo di comunicazione così come le modalità per poter esigere il correlativo "sconto" sui diritti di escavazione.
Si evidenzia inoltre che Regione Emilia Romagna è l'unica ad avere implementato questo sistema, che una volta tanto poggia su un sistema premiale e non sanzionatorio, e forse potrebbe essere di esempio anche per alte Regioni.

Le Linee Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione  dell’Ambiente) per l’applicazione della disciplina End Of Waste
La legge 128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha modificato l'articolo 184 ter del D.lgs. n. 152/2006, sulla cessazione della qualifica di rifiuto. La nuova formulazione dell'articolo 184 ter attribuisce alle Autorità competenti al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi all'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti, la possibilità di definire "caso per caso", nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per il singolo impianto. Le autorità competenti che hanno rilasciato le autorizzazioni (adottate, riesaminate o rinnovate) con propri criteri dettagliati, entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante, devono trasmettere all'ISPRA i relativi provvedimenti di autorizzazione.
Il comma 3 ter dell'art. 184 ter istituisce un sistema di controlli della conformità degli impianti di recupero autorizzati "caso per caso", attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente.
In particolare, si stabilisce che l'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dall'ISPRA controlli a campione, sentita l'autorità competente, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione al ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.
Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclaggio che possono essere ispezionati includono la valutazione:
• dei rifiuti in input all'operazione di recupero;
• dei processi e tecniche di recupero/ riciclaggio;
• dei criteri di qualità per i materiali che cessano di essere rifiuto risultanti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per gli inquinanti ove necessario;
• dei requisiti per i sistemi di gestione per dimostrare la conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, anche per il controllo di qualità e l'automonitoraggio e accreditamento, se del caso;
• dell'uso corretto del prodotto finale.
La Linea guida appena approvata dal SNPA si propone di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell'ambito dei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere rifiuti e, nel contempo, di garantire al sistema impiantistico di recupero la piena trasparenza sulle attività di controllo effettuate dal Sistema.