Linee guida tecniche per le ispezioni in materia di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione

La Commissione Europea, con decisione di esecuzione (UE) 2020/248 del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 25 febbraio 2020, ha stabilito le linee guida tecniche in materia di ispezioni alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a norma dell'articolo 17 della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle aziende minerarie. La direttiva europea è stata attuata in Italia con decreto legislativo n.117 del 30 maggio 2008.
In premessa, la decisione riporta alcune considerazioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle ispezioni:
• In funzione delle diverse caratteristiche delle strutture di deposito è opportuno che le Autorità Minerarie (in Italia gli Organi di Vigilanza individuati dalle regioni in materia di Polizia Mineraria) nell'applicare le linee guida mantengano dei margini di discrezionalità in funzione delle specifiche problematiche ambientali e di sicurezza presenti;
• Le ispezioni devono essere oggetto di pianificazione da parte dell'Organo di Vigilanza;
• Al fine di affrontare diversi scenari di possibile non conformità rispetto alle autorizzazioni, è opportuno prevedere lo svolgimento di ispezioni, ordinarie e straordinarie, in esito a denunce gravi, incidenti rilevanti o di altro tipo e inadempienze;
• E' opportuno che una parte delle ispezioni sia effettuata senza preavviso;
• E' opportuno che tutte le visite ispettive siano opportunamente documentate;
• Al fine di garantire efficacemente il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, è importante che le ispezioni agevolino e consentano l'adozione di ulteriori misure intese a porre rimedio alla non conformità rilevata (la presente condizione vista la rigidità della legislazione nazionale, appare di difficile attuazione);
• L'Organo di vigilanza deve essere dotato di risorse adeguate e possano avvalersi delle necessarie collaborazioni;
Poiché le strutture di deposito di categoria A (rifiuti pericolosi) comportano rischi potenzialmente maggiori rispetto alle strutture di deposito di materiali inerti, le linee guida contengono disposizioni specifiche per tali strutture.
Le linee riportano che per "ispezione" debba intendersi l'insieme delle attività intraprese al fine di garantire la conformità delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione alle condizioni previste dall'autorizzazione.

Si riportano, in quanto di interesse generale si riportano in dettaglio le attività che l'ispezione può includere
a. valutazione dei pertinenti aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi presentati dallee strutture di deposito dei rifiuti minerari;
b. visite in loco finalizzate a verificare i locali, le condizioni del sito, le apparecchiature e la loro manutenzione, i documenti e i dati elettronici pertinenti, nonché le misure e i sistemi interni e i processi operativi;
c. colloqui con il personale della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;
d. rafforzamento delle conoscenze degli operatori circa gli obblighi di legge applicabili e le ripercussioni della loro attività sull'ambiente;
e. prelievo di campioni;
f. uso di tecniche di osservazione della Terra e altre forme di telesorveglianza, incluse, se del caso, quelle che si avvalgono di sensori in situ;
g. verifica del monitoraggio interno degli operatori;
h. verifica di documenti e dati elettronici, comprese le relazioni degli operatori, mediante mezzi diversi dalle verifiche in loco;
i. verifica dei processi operativi, delle misure e dei sistemi interni degli operatori mediante mezzi diversi dalle visite in loco
j. verifica delle garanzie finanziarie o dek.gli strumenti equivalenti;
k. registrazione di informazioni fattuali circa la non conformità;
l. determinazione dei motivi della non conformità rilevata e dei possibili tipi di ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana;
m. descrizione della non conformità rilevata in particolare le circostanze (e le persone) che l'hanno determinata, allo scopo di individuare, nei limiti del possibile, le misure necessarie per garantire la conformità e di consentirne l'adozione, anche cooperando e condividendo le risultanze delle ispezioni con altre Autorità competenti.
Occorre notare la complessità dell'attività ispettiva, che richiede l'intervento di personale ispettivo con professionalità adeguata, anche in considerazione della delicatezza del compito da svolgere.
La decisione della Commissione Europea richiede che l'attività ispettiva si svolga all'interno di piani di ispezione, da redigere secondo dettagliate modalità riportate dalla decisione stessa, con inclusione, all'interno dei piani, di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione.
La decisione, ancora, riporta l'elenco degli elementi da prendere in considerazione per redigere un piano di ispezione, a partire dalla valutazione generale degli aspetti ambientali e di sicurezza e dei rischi pertinenti, anche definendo le procedure per lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie e per lo svolgimento di visite in loco con e senza preavviso.
Le ispezioni ordinarie si svolgono a intervalli regolari, sulla base di un'adeguata valutazione dei rischi presentati dalla struttura di deposito interessata; in caso di visite in loco preannunciate, occorrerà comunicare all'operatore il programma della visita stessa, nonché i dettagli relativi alle informazioni e all'eventuale assistenza supplementare che sarà chiamato a fornire
L'ispezione straordinaria si svolge quando l'Organo di Vigilanza riceve una denuncia grave concernente la non conformità agli obblighi previsti dall'autorizzazione o viene altrimenti a conoscenza di incidenti rilevanti o di altro tipo o infrazioni, a prescindere dal fatto che questi debbano essere o meno notificati.
L'ispezione straordinaria chiarisce le cause dell'evento, le sue ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana e in particolare le circostanze e le persone che hanno dato luogo alla non conformità e fornisce la base fattuale che agevoli o consenta l'adozione di soluzioni appropriate alla non conformità rilevata e che prevenga in futuro incidenti rilevanti o di altro tipo o infrazioni.
La decisione, ancora riporta da considerare nelle ispezioni delle strutture di deposito, prima dell'inizia dell'attività deposito e successivamente nella fase di gestione della struttura stessa.
Ulteriori elementi vengono forniti per l'ispezione delle strutture di deposito chiuse a far data dal 1maggio 2008, prendendo soprattutto in considerazione gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, conformità della produzione di percolato, attuazione del piano di chiusura, ripristino ambientale dell'area interessata, valutazione dell'adeguatezza della garanzia finanziaria, etc.
Sono forniti, infine elementi supplementari per le ispezioni di strutture di deposito di categoria A, con riferimento alla tenuta degli sbarramenti contenimento, dell'adeguatezza del progetto idrologico, delle alterazioni del coronamento e del paramento dello sbarramento, del funzionamento e stato del sistema di drenaggio, etc.
Ulteriori indicazioni sono fornite con riferimento alle strutture di deposito di categoria A contenenti sterili di miniera e alle strutture di deposito di inerti.
Quale considerazione finale, si constata che il documento della Commissione Europea costituisce una notevole base per l'attivazione dei controlli da parte dell'Organo di Vigilanza, nonché per l'attuazione in fase di gestione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzati.
Sarebbe auspicabile che il documento fosse adottato, con gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per tenere conto di specifiche realtà da parte del Coordinamento delle regioni, anche a supporto degli Organi di Vigilanza, e a garanzia della sicurezza ambientale e delle persone.