Regione Calabria: modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40

(Attività Estrattiva nel territorio della Regione Calabria), nonché disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale e di funzioni della soppressa autorità di Bacino Regionale


La necessità che il territorio nazionale, ha nel risanamento, dal punto di vista idrogeologico, porta ogni Regione a studiare modalità tecniche ed amministrative a che tale problematica venga affrontata nel migliore dei modi. Alcune Regioni hanno al loro interno enti, che regolano tale attività, altre, come la Regione Calabria ha provveduto a darsi una norma che salvaguardi il sistema, idraulico Regionale(Fiumare) tenendo presente la necessità di affrontare un problema che possa essere di indirizzo nell'ambito della salvaguardia ambientale.
Si è partiti effettuando una modifica alla Legge Regionale 5 Novembre 2009 n°40 sostituendo l'art.17 con un nuovo articolo.

Di seguito l'estratto del Bollettino ufficiale Regione Calabria.
Buoni risultati si sono ottenuti con questa nuova norma, altre iniziative sono al vaglio, ma non bisogna dimenticare che questa Regione ad oggi non dispone di un piano cave regionale, elemento fondamentale alla regolamentazione di una attività industriale così importante come l'estrazione di inerti. Si spera che nel breve questa mancanza sia colmata, anche per poter dare certezze ad imprenditori del settore.

Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 maggio 2017

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
promulga
la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 17 della l. r. 40/2009)
1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), è sostituito dal seguente:

Art. 17
(Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale)
1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2,comma 3,lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1,commi 16 e 18,della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane,sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche)."

Art. 2
(Disposizioni in materia di estrazione di materiali litoidi per fini di manutenzione fluviale)
1. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive e sono eseguite, o autorizzate, ai sensi del comma 4, senza preventiva acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale delle attività estrattive (ORAE) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n.40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).
2. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:
a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;
c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinarla continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.
3. Le tipologie di interventi di cui al comma 1 per la cui esecuzione è necessario un preventivo programma digestione dei sedimenti ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152 (Norme in materia ambientale), sono quelle indicate dal Piano di bacino redatto dall'Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo predetto, o, nelle more della sua approvazione, nelle misure di salvaguardia previste al comma 7 del medesimo articolo 65.
4. Gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei fluviali di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti,sono:
a) eseguiti dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1,commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio;
b) autorizzati dagli enti di cui alla lettera a), in ragione dei rispettivi ambiti territoriali, per gli interventi la cui esecuzione sia di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Gli interventi sono eseguiti, o autorizzati, dagli enti di cui al comma 4 previo parere,ove previsto dal Piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dell'Autorità di bacino distrettuale in ordine al rispetto delle prescrizioni relative alla prevenzione del rischio idrogeologico contenute nel piano suddetto.
6. Gli interventi da eseguire ai sensi del comma 4, lettera a), possono prevedere l'affidamento a soggetti privati delle operazioni di rimozione dei sedimenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge statale in materia di aggiudicazione di contratti pubblici, con facoltà degli stessi di alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo loro spettante. Con regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato e di determinazione del suo valore ai fini della compensazione prevista al primo periodo.
7. La rimozione dei sedimenti ai sensi del comma 1 e gli effetti da essa causati su tratti idraulicamente significativi non devono, in ogni caso, pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche, né delle infrastrutture esistenti.

Art. 3
(Abrogazioni e disposizioni in materia di funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di bacino regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e di integrazioni);
b) il comma 10 dell'articolo 37 ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria));
c) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 23 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);
d) il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003. Art. 3, comma 4, della legge regionale n.8/2002);
e) l'articolo 32 della legge regionale 13 giugno 2008, n.15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
2. La Regione Calabria continua ad esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, diverse da quelle attribuite all'Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. 152/2006 e dell'articolo 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e da quelle già previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. La determinazione della struttura organizzativa alla quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta regionale.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

Catanzaro, 09 maggio 2017

OLIVERIO